L’Olympia prepara l’Interrogazione Parlamentare contro l’esclusione della Calabria dall’Under 19
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Reggio Calabria del Basket Femminile è pronta a presentare un’interrogazione parlamentare firmata dai politici calabresi in relazione alla esclusione di una rappresentante di Calabria alla fase interregionale Under 19 Femminile.
Vi pubblichiamo in anteprima, il probabile testo dell’Interrogazione stessa, pronti ad aggiornarvi per eventuali cambiamenti:
Al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per i beni e le attività culturali. – Per sapere – premesso che:
il CONI – ente di diritto pubblico nel cui ambito sono inquadrate le diverse federazioni sportive italiane – è sottoposto alla vigilanza del Governo, anche al fine di assicurare il più opportuno coordinamento delle iniziative sportive in Italia;
l’articolo 1, comma 1, dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) – federazione pienamente inserita nell’ambito del governo dello sport che fa capo al CONI – indica che essa è stata costituita nel 1921 allo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del medesimo CONI e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO);
il predetto Statuto dispone, inoltre, che le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive; l’articolo 3 – Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati – recita altresì che gli affiliati hanno diritto a partecipare all’attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici, nonché all’attività di carattere internazionale e che i tesserati hanno diritto a partecipare all’attività federale;
Le Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) della Federazione, riguardo al campionato Under 19 per l’anno 2010/2011, dispongono che “ i Comitati Regionali potranno organizzare il campionato Under 19 femminile qualora siano iscritte almeno 6 squadre, facendo disputare almeno 14 incontri per ciascuna squadra. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di squadre, il campionato non potrà essere organizzato”. In questo caso il Comitato deve iscrivere la squadra composta esclusivamente da atlete nate negli anni ‘92, ‘93 (ammesse ‘94 e ‘95) al campionato senior a libera partecipazione della Provincia, applicando le regole della “partecipazione con seconda squadra”. In questo modo, verrà assolto l’obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile. Tuttavia, i Comitati Regionali hanno la possibilità di organizzare, secondo proprie valutazioni, i Campionati Open nelle rispettive categorie giovanili di competenza, fermo restando il rispetto degli adempimenti illustrati nelle DOA regionali;
Il Comitato Regionale Calabria con comunicato Ufficiale n.18 del 21 ottobre 2010 in relazione alle DOA emesse dalla FIP e poiché erano iscritte a partecipare al campionato under 19 femminile solamente 4 squadre (Nuova Pallacanestro Rende, Fiamma Catanzaro, G.S. Olympia Reggio e LU.MA.KA. Basket) e considerato che le stesse DOA davano l’opportunità al Comitato di inserire squadre Under 19, composte esclusivamente da atlete nate nel 1992,1993,1994 e 1995 nel campionato senior a libera partecipazione e che erano pervenute al Comitato le istanze di iscrizione al campionato a libera partecipazione di Serie C femminile n.4 squadre (Fiamma Catanzaro, CestistiKa Palmi, Pol. Gioisa Marina, A.S. Jonica Roccella), stabiliva di organizzare il campionato di serie C femminile con sette squadre con girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno e che “la squadra 1^ classificata al termine del girone delle tre società under 19 acquisiva il titolo di Campione regionale” e, pertanto, sarebbe stata ammessa alla 2^ fase interregionale;
Successivamente, la FIP Settore Giovanile Minibasket con comunicato n.501 del 24 gennaio 2011 Settore Giovanile n.4 (Ammissione Campionati Giovanili Femminili Anno sportivo 2010/2011) comunicava la definizione dei gironi delle Finali Nazionali ammettendo le seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche/Umbria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana/Liguria, Veneto/Trentino A.A. Quindi, con il presente atto, viene esclusa la Regione Calabria;
ad avviso dell’interrogante, tale atto, oltre che violare le norme statutarie sopra indicate, si pone in contrasto con l’ordinamento giuridico nazionale e con le norme costituzionali, in particolar modo l’articolo 2 e l’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente ad alcuna autorità di porre in essere comportamenti che realizzano una violazione del principio di uguaglianza; inoltre, esso si pone in violazione della normativa legislativa in tema di esercizio dell’attività sportiva: in particolare, l’articolo 1 della legge n.91/1981 che dispone testualmente che “l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”;
per altro verso, tale istituto andrebbe valutato alla luce del contenuto dell’articolo 16 del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che ha stabilito che “le federazioni sportive sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ” (tale norma ha, per la prima volta, riconosciuto una vera e propria dignità, nell’ambito degli ordinamenti sportivi, alle componenti c.d. “minori”);
l’emanazione di tale normativa ha sancito ufficialmente l’abbandono di ogni forma di impostazione di politica sportiva nel senso della visione (e della tutela) degli interessi esclusivamente di alcune società e della regione in cui queste svolgono la loro attività sportiva, a dispetto degli interessi di atleti, tecnici e società che svolgono attività non minori sotto il profilo qualitativo, ma in un territorio in cui lo sport va incentivato e non penalizzato, tenuto anche conto degli investimenti che vengono fatti per formare under che, fra l’altro, non hanno spazio nelle categorie superiori;
risulta evidente – a giudizio dell’interrogante – che il provvedimento n.501 del 24.1.2011 è illegittimo, perché viola dette norme ed anche il principio della ragionevolezza, che hanno in tale settore un’unica ratio quello di consentire lo sviluppo della personalità sportiva a tutti i livelli e non precludere ad alcuno tale possibilità;
al contempo, non si comprende la ragione per la quale la Regione Abruzzo, che – come risulta dal sito della FIP-Abruzzo – ha svolto un campionato regionale under 19 con cinque squadre (e non con sei, come previsto nella DOA), partecipa comunque alla fase nazionale;
peraltro, va rilevato che l’atto di esclusione della Regione Calabria dalla possibilità di partecipare alla fase regionale risulta palesemente inopportuno proprio nell’anno in cui si celebra l’Unità d’Italia: la Federazione dovrebbe esaltare a tutti i livelli il ruolo di unità espresso dallo sport e la massima partecipazione a livello nazionale di tutte le Regioni d’Italia, nessuna esclusa – :
se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e, per conseguenza, se non ritenga necessario adoperarsi – per quanto di propria competenza – per assicurare che anche la Regione Calabria sia inclusa tra le regioni idonee a partecipare alla fase finale nazionale dei campionati giovanili femminili di basket.
Reggioacanestro.com